STATUTO dell’ Associazione di Assaggiatori Professionisti denominata “FLAVOR culturadigusto” senza scopo di lucro
Art 1 – Denominazione e sede dell’associazione
- È costituita l’Associazione di Assaggiatori Professionisti denominata “FLAVOR culturadigusto”.
- L’Associazione è apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
- L’ attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal codice civile.
- L’Associazione ha sede legale in Via Abruzzo, S.N. – 60025 Loreto (AN), c/o l’Istituto di Istruzione Superiore “A.Einstein – Nebbia” denominato in breve I.I.S. “Einstein – Nebbia”.
Art. 2 – Scopi dell’Associazione
- L’Associazione di Assaggiatori Professionisti “FLAVOR culturadigusto” persegue i seguenti scopi:
migliorare la cultura del gusto degli operatori e dei consumatori sui prodotti agroalimentari attraverso la diffusione delle metodiche dell’analisi sensoriale;
difendere, tutelare e valorizzare le caratteristiche dei prodotti agroalimentari di qualità dalla produzione al consumo;
applicare le metodiche dell’analisi sensoriale anche a prodotti di natura diversa dall’agroalimentare;
favorire, valorizzare e garantire la competenza e la professionalità dei suoi associati.
Art. 3 –Attività dell’Associazione
- Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’Associazione di Assaggiatori Professionisti “FLAVOR culturadigusto” intende promuovere:
la formazione a tutti i livelli, realizzando corsi, seminari, incontri tecnici, convegni, studi, ricerche, viaggi, iniziative in genere inerenti l’analisi sensoriale e le problematiche collegate;
l’istituzione di un Albo proprio degli assaggiatori con lo scopo di tutelare il titolo, l’aggiornamento, la competenza e la professionalità degli iscritti, anche presso gli Organi Internazionali, Comunitari, Nazionali, Enti ed Istituzioni;
sinergie con associazioni e/o organizzazioni, nazionali ed estere, che abbiano scopi simili all’Associazione di Assaggiatori Professionisti “FLAVOR culturadigusto” favorendo ogni forma di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni;
la costituzione di “Delegazioni” con gli associati che risiedono in aree circoscritte, o “Sezioni” specializzate di prodotto per favorire le attività utili alla realizzazione delle finalità sociali. L’istituzione delle Delegazioni e delle Sezioni sarà disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
la possibile istituzione e/o gestione di laboratori per esami chimico-fisici e/o di laboratori sensoriali (“Panel”) riconosciuti dalla normativa vigente;
l’istituzione e l’assegnazione di borse di studio, premi, riconoscimenti a personalità, Enti, Associazioni che si siano distinti nella valorizzazione, promozione e propaganda della cultura dell’analisi sensoriale. - Per il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 3, l’Associazione di Assaggiatori Professionisti “FLAVOR culturadigusto” potrà avvalersi anche dell’opera di appositi gruppi di lavoro, di comitati di studio e della collaborazione di qualificati organismi esterni.
- L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.
ART 4 – Soci
- L’Associazione di Assaggiatori Professionisti “FLAVOR culturadigusto” è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I requisiti di ammissione dei Soci sono definiti in un apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
L’ammissione dei Soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare, senza riserve, il presente statuto. - È esclusa una partecipazione temporanea all’Associazione.
Art 5 – Diritti e doveri dei soci
- L’Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
- Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.
- Tutti gli associati sono tenuti a corrispondere, senza ritardo, la quota associativa che sarà di volta in volta determinata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall’Associazione.
- Ogni Socio ha diritto di voto in Assemblea e può rappresentare al massimo una delega.
- Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all’Assemblea e alle attività dell’Associazione.
- Tutti i Soci hanno diritto di accedere ai documenti dell’Associazione.
Art 6 – Esclusione del socio
- Chiunque aderisce all’Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto, all’eventuale regolamento interno o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, o per altri gravi motivi che arrechino danni morali e materiali all’Associazione, o per il mancato pagamento della quota associativa.
- L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all’interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all’Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.
Art 7 – Risorse economiche dell’Associazione
- L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quota associativa, come prevista dall’Assemblea;
contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
contributi di organismi internazionali;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali;
ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento. - L’aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell’Associazione.
- È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art 8 – Bilancio dell’Associazione
- L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale chiude il 31 dicembre 2013.
- Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
- Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di Giugno, salvo deroghe come da norme vigenti.
Art 9 – Organi dell’Associazione
- Gli organi dell’Associazione sono:
Assemblea dei Soci;
Consiglio Direttivo;
Presidente;
due Vice-Presidenti;
Collegio dei Probiviri. - Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
Art 10 – Assemblea Ordinaria dei Soci
- L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione.
- L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidenti, in ordine di anzianità.
- Funzioni dell’Assemblea ordinaria:
determinare il numero ed eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
fissare annualmente la quota associativa, su proposta del Consiglio Direttivo;
discutere e approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
approvare gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo. - L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno, per l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L’Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo.
- L’Assemblea viene convocata, presso un luogo fisico, mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione e comunicazione inviata ai singoli soci, o per lettera, o per invio di e-mail, o sms, o altro strumento funzionale ad avvertire i soci, almeno 10 giorni prima della data fissata. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora della riunione e degli argomenti trattati.
- Per agevolare il coinvolgimento dei soci è consentita la partecipazione anche per via telematica, o attraverso altri strumenti (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), previo accertamento dell’identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.
- L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
- L’Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell’Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.
- I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio può presentare al massimo una delega.
- L’Assemblea Ordinaria può deliberare sulla modifica della sede legale e/o individuare altre sedi operative.
- Delle riunioni dell’Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
Art 11 – L’Assemblea Straordinaria
- L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 50% dei Soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell’Associazione.
- L’Assemblea straordinaria:
modifica lo statuto dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci;
delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio. - L’Assemblea Straordinaria è convocata presso un luogo fisico per discutere i punti all’ordine del giorno. Per agevolare il coinvolgimento dei Soci è consentita la partecipazione anche per via telematica.
Art 12 – Il Consiglio Direttivo
- L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre fino ad un massimo di quindici componenti fissato di volta in volta dall’Assemblea; lo stesso è eletto tra i componenti dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni con possibilità di essere rieletto.
- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell’Associazione e i due Vice-Presidenti.
- Il Consiglio verifica la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell’Associazione.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l’anno, su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta almeno 5 giorni prima dell’incontro, salvo per casi di urgenza, in forma scritta (lettera, e mail, sms, ..) e deve contenere il giorno, il luogo, l’ora della riunione e l’ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo è convocato, presso un luogo fisico, per discutere i punti all’ordine del giorno; è consentita la partecipazione dei Consiglieri anche per via telematica, o attraverso altri strumenti (skype, videoconferenza, teleconferenza, ecc.), previo accertamento dell’identità dei partecipanti, permettendo agli stessi di visionare i documenti in discussione, seguire il dibattito, intervenire nello stesso, permettendone il voto.
- Il Consiglio Direttivo è legalmente convocato in presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui i voti validamente espressi siano pari, il voto espresso dal Presidente ha doppia valenza.
- Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
predisporre i bilanci preventivo e consuntivo annuali da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
elaborare ed approvare i regolamenti per il corretto funzionamento dell’Associazione;
predisporre il programma generale di attività dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria ed eseguire le linee di indirizzo approvate, coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;
assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell’Associazione;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti Soci;
deliberare, secondo quanto dispone l’art. 6 del presente statuto, l’esclusione del socio;
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
proporre all’Assemblea la quota Associativa. - In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l’Assemblea Ordinaria per la rielezione dell’intero Consiglio Direttivo.
Art 13 – Il Presidente dell’Associazione
- Il Presidente dell’Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei voti; presiede l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
- Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla carica per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea Ordinaria.
- Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
- Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
- Uno dei due Vice-Presidenti, in ordine di anzianità, sostituisce il Presidente ogni qualvolta questo sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni.
Art 14 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea tra gli associati ed è composto da tre membri. Ha la stessa durata del Consiglio Direttivo; ha il compito di esaminare e decidere, su richiesta scritta e motivata, tutte le controversie insorte nell’ambito dell’Associazione; giudica secondo equità e senza formalità di procedura. Il giudizio emesso è inappellabile.
Art 15 – Lo scioglimento dell’Associazione
- Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di ¾ dei Soci. Il Patrimonio residuo dell’Associazione deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.
Art 16 – Discipline residuali
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.